Il disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone resta un fatto penalmente rilevante
Anche se le emissioni rumorose non superano la soglia consentita, l’attività deve rispettare i limiti temporali previsti dalle prescrizioni del regolamento di polizia urbana.
La mancata depenalizzazione. Com’è noto, l’art. 659 c.p. è norma volta a tutelare sia la quiete pubblica che la tranquillità privata, sanzionando le condotte, di tipo commissivo od omissivo, idonee a disturbare le occupazioni o il riposo delle persone. Read more